Capo I – del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali

Art. 1

Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell’Ordine o Collegio, a termini dell’art. 1 dei R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103(3). Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette, se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

Art. 2

I componenti dei Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l’assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l’assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti dei Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti dei Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3

L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta, la  notizia della convocazione pubblicata  in un giornale almeno per due volte consecutive. L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa in prima convocazione ed, accorrendo, in seconda, nonché, il luogo, il giorno e l’ora per la eventuale votazione di ballottaggio. L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4

Nell’assemblea per l’elezione dei Consiglio, un’ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne da subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.

Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6

Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7

Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari(4).
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.

Art.8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni dei Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina dei commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parete del Consiglio Nazionale, il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette.

Art. 9

Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all’elezione del Consiglio.

Art. 5

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Art. 6

Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7

Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari(4).
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a carico degli iscritti nell’albo.

Art.8

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni dei Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina dei commissario sono disposti con decreto del Ministero per la grazia e giustizia, sentito il parete del Consiglio Nazionale, il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle funzioni predette.

Art. 9

Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto all’elezione del Consiglio.

Capo II – delle Commissioni Centrali

Art. 10

I Consigli Nazionali per le professioni indicate dall’articolo 1 sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formati di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione. Il Consiglio Nazionale è formato di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a 11.

Art. 11

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s’intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento ed oltre. In caso di parità di voti si applica la disposizione dell’art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12

Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale il Consiglio Nazionale è eletto dall’assemblea ed è formato di nove componenti. Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all’elezione del Consiglio.

Art. 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e del Consiglio Nazionale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all’elezione si presume la rinunzia all’ufficio di componente del Consiglio. I componenti dei Consigli Nazionali restano in carica tre anni.

Art. 14

I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice presidente ed il segretario. I Consigli Nazionali predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle loro interpretazioni, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del loro funzionamento.

Capo III – Disposizioni Comuni

Art. 15

I componenti del Consiglio o del Consiglio Nazionale devono essere iscritti nell’albo. Essi possono essere rieletti. Fino all’insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo Consiglio Nazionale, rimane in carico il Consiglio o il Consiglio Nazionale  uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il Consiglio Nazionale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nel Consiglio Nazionale stesso. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Consiglio Nazionale.

Art. 16

Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio Nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e dei vicepresidente del Consiglio Nazionale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell’albo.

Art. 17

Per l’adempimento delle funzioni indicate nell’articolo 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e il Consiglio Nazionale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

Note

Si omettono i Capi IV e V contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.

  1. L’art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6 ha modificato la denominazione delle Commissioni Centrali in Consigli Nazionali ed ha stabilito che gli uffici di segreteria di questi sono diretti da un magistrato di grado IV o inferiore, coadiuvato da cancellieri in un numero non superiore a quattro. Per facilitare la lettura, nel testo di seguito riportato alla dicitura Commissione Centrale è stata sostituita quella di Consiglio Nazionale.
  2. Sugli Ordini e sui Consigli degli ingegneri e architetti, vedi art. 26 e succ. R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
  3. Contiene disposizioni delle casse professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative.
  4. Tali tasse e contributi sono riscossi, come stabilisce la Legge 10 giugno 1978, n. 292 ai sensi dell’art. T.U. imposte dirette D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858. Per le sanzioni disciplinari in caso di mancato versamento dei contributi, vedi art. 50 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, nonché l’art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536.
  5. Ora, Consiglio Nazionale.

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Segreteria
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